Leggi di Isanus
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Le Leggi
1. E’ severamente vietato sporcare il suolo pubblico, sia all’ interno che all’ esterno delle mura cittadine, per ogni oggetto gettato al suolo corrisponderà una pena pecuniaria di 800 monete con l’ obbligo di ripulire il suolo sporcato.
2. E’ vietato il danneggiamento di edifici, opere ( fontane, giardini, statue) e infrastrutture pubbliche e private, in caso contrario la pena prevede il pagamento di 10.000 monete per ogni opera danneggiata oltre al pagamento degli eventuali costi di riparazione, se l’ edificio o l’ opera in questione risultasse possedere un importanza storica o artistica la pena verrà mutata in dipendenza dal danno recato e dall’ importanza dell’ opera e potrà comprendere anche un pena detentiva.
3. E’ severamente vietato l’ usufrutto di fonti e risorse all’ interno dei confini del regno ai non residenti a meno di permesso regio, ciò comprende la caccia, la pesca, il taglio di alberi, l’estrazione di minerali vari. L’infrazione di tali norme prevede il pagamento di una multa di 20.000 monete d’ oro, somma che potrà aumentare nel caso si trovassero prove di uno sfruttamento prolungato e criminale.
4. E’ severamente vietato il maltrattamento e la percossione di animali all’ interno di tutto il territorio regio, in caso di infrazione la pena sarà di 5.000 monete d’oro per animale maltrattato.
5. Ogni persona, non residente nel regno di Isanus, ma che comunque volesse sfruttarne le risorse naturali, sarà in grado di farlo dietro concessione di una licenza di sfruttamento, tale licenza prevede però il pagamento di una tassa di concessione mensile ammontante a 1.500 monete d’ oro per ogni tipologia di licenza. La concessione di tale tipo di licenza prevede comunque uno sfruttamento parsimonioso di tutte le risorse naturali del regno, ogni abuso o sfruttamento comunque non in accordo con le altre leggi del regno, compiuto sia da cittadini che forestieri, sarà punita con grande durezza .
6. E’ vietata l’ istigazione di ogni tipo di creatura, addomesticata o evocata, all’ interno delle mura cittadine; Al di fuori, ed entro i confini del regno sarà vietata ad eccezione che durante duelli ufficiali, con la presenza quindi di un testimone, oltre che per auto difesa. L’infrazione di tale norma porterà a una pena pecuniaria di 5.000 monete che potrà aumentare a seconda dei danni recati alla persona aggredita e che potrà comprendere anche una pena detentiva in caso di morte dell’ aggredito.
7. E’ vietata l’ introduzione di creature, ammaestrate o evocate, ad eccezione delle proprie cavalcature, all’ interno delle mura cittadine, la multa nel caso di infrazione corrisponde a 5.000 monete d’ oro per creatura.
8. E’ ugualmente vietato introdurre creature di alcun tipo all’ interno di edifici, la sanzione in caso di infrazione sarà di 5.000 monete ad animale .
9. E’ assolutamente vietato l’ utilizzo di spade o alcun tipo di armi all’ interno delle mura cittadine, la risoluzioni di eventuali questioni riguardanti l’ onore o altre argomentazioni tramite duello dovrà essere eseguita al di fuori delle mura cittadine sotto la presenza di uno o più testimoni super partes e solo dopo aver ricevuto esplicita autorizzazione da autorità competenti. In caso contrario si esortano lor signori a spingersi oltre i confini del regno pena 30.000 monete d'oro ciascuno come ammenda amministrativa.
10. L’ offesa, l’aggressione o l’ intimidazione di un pubblico ufficiale nel compimento del proprio dovere o di una qualunque delle cariche governative o legislative del regno comporterà una pena pecuniaria di 20.000 monete, di 40.000 nel caso delle più alte cariche del regno. Nel caso di comportamento recidivo la sanzione potrà comprendere anche una pena detentiva da 2 a 5 giorni.
11. E’ vietato circolare all’interno o nei pressi delle mura nudi o indossando abiti ritenuti civilmente indecenti, la multa per tale trasgressione corrisponderà al pagamento di 5.000 monete.
12. E severamente vietato circolare all’interno delle mura cittadine e nei pressi della città mascherati o con indumenti che impediscono il riconoscimento del viso, in caso di violazione si dovrà pagare una multa di 10.000 monete d’ oro, allo stesso modo nel caso si venisse fermati all’ interno del regno di Isanus da un esponente della milizia che chiederà di mostrargli il viso per un controllo il soggetto sarà obbligato a rivelarlo altrimenti potrà essere tratto in arresto a discrezione del miliziano.
13. All’ interno delle mura cittadine vige il divieto di fare uso di arti magiche di ogni sorta, la loro applicazione all’ interno delle mura sarà consentita solo agli eventuali organi di sorveglianza oltre che all’ interno dell’ accademia di magia, l’ infrazione comporterà il pagamento di una multa di 5.000 monete che potrà aumentare a seconda della pericolosità della magia .
14. E vietata l’ introduzione non consentita all’ interno del castello, delle fortificazioni o delle prigioni regie, l’ infrazione di tale norma comporterà l’ incarcerazione immediata in attesa di giudizio, e il pagamento di 10.000 monete .
15. All’interno dei confini del regno il furto è severamente vietato ed è punito con un ammenda di 20.000 monete d’oro oltre che con l’ incarcerazione per due giorni, in caso di comportamento recidivo la pena, sia pecuniaria che detentiva, potrà essere aumentata .
16. La rapina , al pari del furto, è severamente punita con 25.000 monete di ammenda e l’ incarcerazione per 3 giorni, in caso di comportamento recidivo la pena, sia pecuniaria che detentiva, potrà essere aumentata .
17. L’ omicidio volontario è punito con l incarcerazione immediata, in attesa di giudizio, oltre che il pagamento di un ammenda di 100.000 monete d ‘ oro e un risarcimento per la famiglia dell’ aggredito, che verrà stabilito dal Magistrato.
18. Sia l’esilio che la condanna a morte sono pene che la legge del regno prende in considerazione, la promulgazione di tali pene in seguito a un particolare reato viene però presa con grande attenzione, per questo motivo la promulgazione di pene consistenti nella pena di morte o nelle esilio dal regno per una durata superiore a una settimana e mezza dovranno essere approvate dal Sovrano prima di un eventuale promulgazione da parte del Magistrato.
19. In caso di mancato pagamento dell’ ammenda pecuniaria entro un settimana il soggetto potrà essere prelevato dalle guardie cittadine e portato nelle prigioni regie dove resterà in attesa di giudizio .
20. Nel caso in cui il soggetto si costituisca la pena prevista potrà essere diminuita a discrezione del Magistrato.
21. L’ acquisto di abitazioni o edifici di ogni sorta all’ interno dell’ territorio regio sarà consentita a chiunque ne faccia richiesta secondo modalità stabilite nella sezione legislativa relativa alle abitazioni.
